Art. 15.
(Etichettatura e pubblicità).

      1. L'utilizzo del termine «biologico» nella etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento e dei termini derivati o diminutivi in uso, utilizzati singolarmente o combinati ad altri, è consentito esclusivamente per i prodotti alimentari che rispettano le norme del regolamento medesimo e quelle indicate nella presente legge. Quando in etichetta, presentazione e pubblicità si fa riferimento al metodo agricolo, i termini «allevamento biologico» e «apicoltura biologica» sono da ritenersi equivalenti ad «agricoltura biologica».
      2. I prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico devono riportare le indicazioni previste dall'allegato 1 della presente legge e dal regolamento. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico nel momento in cui sono posti in vendita o sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti

 

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sfusi o sigillati in confezioni neutre non destinate al consumatore finale.